La certificazione dei parchi avventura
Il tema della certificazione dei parchi avventura – sia all’atto dell’”inaugurazione”, secondo la terminologia della norma EN15567, che nelle successive ispezioni annuali – è sempre attuale. Ad otto anni dalla emanazione della norma europea, recentemente modificata, proviamo a fare il punto sulla certificazione, che interessa le oltre 200 strutture italiane. Lo facciamo in forma di FAQ (domande frequenti) per facilitare la leggibilità.
– Cosa è la certificazione?
La certificazione attesta che effettivamente una determinata attività, rispetta i requisiti della norma tecnica di riferimento. Secondo l’UNI la certificazione è “una procedura con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati”.
– La certificazione di un parco avventura secondo la norma EN15567 è obbligatoria?
No, la certificazione secondo una norma tecnica è “volontaria”, a meno che non sia stata resa obbligatoria da leggi nazionali. Non è il caso dei parchi avventura, i cui gestori possono scegliere di assoggettare a certificazione o meno le proprie strutture. Solo nel territorio della Provincia di Trento e in Lombardia
– La certificazione è consigliata?
La certificazione secondo una norma tecnica che fornisca indicazioni sulla progettazione, costruzione e gestione in sicurezza è assolutamente consigliata.
Un organismo di certificazione – soggetto terzo rispetto al professionista che ha progettato l’impianto – attesta che il parco avventura è progettato e realizzato secondo una norma di buona tecnica, la quale rappresenta lo stato dell’arte della conoscenza in materia di sicurezza. La certificazione garantisce pertanto il gestore ed incide positivamente sulle sue responsabilità. In caso d’incidente Il magistrato affida in genere ad un consulente del tribunale la verifica dell’impianto ai sensi della norma tecnica che, seppure non vincolante, rappresenta appunto un riferimento per i tecnici, in materia di sicurezza. L’esistenza di una o più non conformità dell’impianto alle regole di buona tecnica accrescerebbe le responsabilità del gestore in sede giudiziale.
– Chi può rilasciare la certificazione inaugurale?
La questione è complessa, tuttavia si può affermare che possa certificare la rispondenza ad una norma un Organismo di tipo A, che rispetti i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. Tali requisiti sono:
• Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all’interno dell’Organismo/Laboratorio.
• Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono l’assenza di conflitti di interesse con l’organizzazione da certificare.
• Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
• Competenza: il personale addetto all’attività di verifica deve essere culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
La verifica del possesso di questi requisiti viene svolta in Italia da Accredia – ente al quale lo Stato ha attribuito competenze in materia di accreditamento – attraverso una procedura molto complessa e verifiche a tutto campo. Tuttavia anche l’accreditamento è “volontario”, pertanto sono presenti sul mercato Organismi accreditati e soggetti non accreditati, italiani o stranieri, che propongono servizi di certificazione ai parchi avventura. E’ quindi nella libera scelta imprenditoriale dei gestori l’avvalersi o meno di un organismo accreditato o di organismi che, in qualche misura, “autodichiarano” di possedere i requisiti di cui alla norma ISO 17020, ma non sono soggetti ad alcuna verifica da parte di enti esterni. Le condizioni economiche della proposta non possono essere l’unico elemento per scegliere tra la certificazione effettuata da un Organismo vigilato da Accredia o da un soggetto che attesta, con semplice dichiarazione di parte, in possesso dei requisiti citati. Nella scelta devono subentrare fattori quali la fiducia nella esperienza ed affidabilità degli ispettori, le modalità di ispezione ecc. .
– Chi può eseguire le verifiche periodiche?
La nuova stesura della norma EN15567-1 prevede che le ispezioni vengano effettuate ogni anno di calendario, con un intervallo massimo di 15 mesi, da un organismo di ispezione (di tipo A, B, o C, secondo la classificazione della norma ISO 17020). Anche in questo caso l’accreditamento del soggetto che effettua verifiche ispettive è a carattere volontario.
Definizioni: Organismi di Ispezione di tipo A, B o C
• l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
• l’organismo di ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente a favore dell’organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
• l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona. (Fonte G.U n. 61\2015)