A seguito di un quesito formulato dall’Associazione, il Ministero dell’interno ha risposto con un parere che entra nel merito della necessità di dotarsi del CPI, che sussiste “ove il provvedimento autorizzativo all’esercizio stabilisce una capienza superiore a 100 posti” ed i percorsi acrobatici siano “individuati su preciso luogo e delimitati da una recinzione naturale e\o artificiale”. Dunque tale obbligo riguarda solo le strutture completamente recintate da elementi naturali, che impediscano alle persone di allontanarsi, o recinzioni integrali. A differenza dei parchi di divertimento, richiamati nel parere, in genere i parchi avventura non dispongono di tornelli o cancelli di accesso – che consentono di gestire l’afflusso e il deflusso del pubblico – ma anche le recinzioni prevedono spesso ampie interruzioni.
In merito all’utilizzo dei percorsi con illuminazione artificiale – che alcuni Enti locali avevano proibito – il Ministero ritiene che la cosa sia da valutare caso per caso dalla Commissione di vigilanza che concede l’agibilità, ed indica la necessità di prevedere un “impianto di illuminazione ad intervento breve” ovvero la presenza di luci d’emergenza attivabili in caso di mancanza di energia elettrica.
Infine, relativamente alla classificazione del livello di rischio per ai fini della formazione degli addetti antincendio, il Ministero, pur rimandando alla valutazione in sede locale, indica la necessità di avvalersi il corso per il “rischio medio” secondo la classificazione del DM 10 marzo 1998.